Avvocato Domenico Esposito |
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CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ SENZA CHE SIANO VENUTO MENO TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI ESISTENTI - SONO RESPONSABILI I SOCI
Nel caso di cancellazione della società in pendenza di causa si verifica, se non è venuto meno ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica la successione dei rapporti sociali ai soci personalmente. Salvo prosecuzione dell'attività esercitata, non é’ possibile ordinare la cancellazione dell'iscrizione relativa all’estinzione della società. I creditori sociali potranno altresì richiedere misure conservative della garanzia patrimoniale, quali il sequestro conservativo, l'azione revocatoria, nonché ogni tutela prevista per l'irreparabilità del pregiudizio dall'art 700 c.p.c., per impedire ogni distribuzione del patrimonio sociale ai soci senza che sia intervenuto il preventivo pagamento dei creditori sociali.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE IMPRESA Rilevato Che con ricorso depositato in data 22, 09 2011, la (…) richiedeva la rimozione della cancellazione dal Registro Imprese di Bologna, della (…) S.r.l. con sede a (…) in via (…), con reintegrazione in capo al liquidatore dell'obbligo di redazione e deposito del bilancio anche per l'esercizio 2011 e per quelli successivi ex art 2490 c.c. e con condanna -in caso di opposizione alle spese della (…) s.r.l. Assumeva in particolare 1a società ricorrente che : i) dal luglio 2000, aveva in corso un giudizio dapprima davanti il Tribunale di Modena e poi davanti la Corte d'Appello di Bologna, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti per crollo di un magazzino frigorifero automatizzato avvenuto il 5 maggio 1998; ii) nel corso del procedimento di primo grado davanti il Tribunale di Modena, due consulenze a firma dell'ing. (…) la prima del 17 aprile 2002, la seconda consulenza dell' 11 luglio 2003 avevano confermato la responsabilità del crollo in capo a (…)e agli altri convenuti; iii) il Tribunale di Modena aveva peraltro respinto con sentenza in data 9 giugno 2004, le domande della ricorrente, con conseguente impugnazione della decisione ed introduzione del giudizio di gravame innanzi la Corte di Appello; in tale giudizio, la Corte aveva dato corso ad una nuova attività istruttoria, con l'espletamento di due nuove consulenze firma del prof. ing. (....) e del prof. ing. (…) del 12 febbraio 2007, e a firma del prof. ing. (…) del 27 novembre 2008, consulenze queste favorevoli alla società ricorrente. In data 12 aprile 2010, lo stesso giudice del gravame provvedeva a nominare il prof. (…) dell'Università degli Studi di Brescia per la quantificazione del danno patito; iv) all'udienza del 5 novembre 2010, il legale di (…) aveva dichiarato l'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese (v. doc. n. 1) a far data dal 23 aprile 2010, costringendo la ricorrente alla riassunzione del giudizio in danno dei soci (v. doc. n. 6) successivamente erano emersi elementi di falsità del bilancio di liquidazione, quali la mancata iscrizione a passività del credito affermato in suo danno dalla ricorrente (cfr. anche il doc. n. 3): del pari, nella relazione al bilancio di liquidazione, venivano espressamente delegati il liquidatore ed il socia all'incasso di ulteriori crediti vantati nei confronti della Stato. Si costituivano i soci della società cancellata nonché il liquidatore della medesima, resistendo ad ogni deduzione avversaria. Ritenuto che vada nella sede confermato l'orientamento della Suprema Corte per il quale "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, cosicché le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono. nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Altresì, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, benché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato" (Cass.6070/2013). Nella lettura autorevole indicata, l'art 2495 comma 2 mira ad assicurare la permanente devoluzione del patrimonio sociale come residualmente costituito da ogni somma ricevuta dai soci in sede di liquidazione ovvero da ogni altra utilità conseguita per effetto della liquidazione e attinta dal patrimonio sociale -a garanzia dei creditori nonostante l'intervenuta estinzione della società, con chiaro richiamo al principio di cui all’art. 2740 c.c. e analogia meramente descrittiva alla successione, vicenda questa per sua natura estranea alle vicende societarie: in altri termini, ritiene questo Giudice che non sia dato rinvenire gli estremi di una continuità nella titolarità delle situazioni soggettive passive tipiche di una vicenda successoria ma semmai di una "ultrattività" del principio di responsabilità, capace di giustificare una sua sopravvivenza all'estinzione dell'ente, per la normale destinazione del patrimonio sociale alia soddisfazione dei creditori della società, in esecuzione di quanto funzionalmente devoluto nella causa del contratto di società. PQM Rigetta il ricorso.
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