Avvocato Domenico Esposito |
|||||||
DIVULGAZIONE A MEZZO STAMPA DI DATI PERSONALI, ULTRONEA RISPETTO AL DIRITTO DI CRONACA
In questa sentenza, viene riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a un gioielliere che si è visto pubblicati sul giornale il proprio nome, cognome, età, provenienza e valore dei preziosi trasportati.
La pubblicazione sul giornale di qualsiasi dato personale costituisce trattamento di dati, che, a norma delle disposizioni sulla privacy in vigore, deve essere effettuata “in modo lecito e con correttezza”. È “trattamento” di dati qualunque operazione, tra cui la diffusione di dati; «per “dato personale” si intende qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione mentre nella “diffusione” rientra il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma» (omissis) «sicché anche la diffusione di dati personali nell’esercizio di attività giornalistica costituisce trattamento ai sensi della l. 675/96».
La sentenza viene riportata per estratto e sono stati evidenziati in grassetto i passaggi ritenuti più significativi.
Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 12-3-2002 l’istante assumeva a) di svolgere l’attività di agente di preziosi e che, a causa dei valori che era costretto a portare con sé per mostrare ai clienti, doveva muoversi con estrema riservatezza; b) che il 15-4-1999 era stato rapinato e che, il giorno successivo, sul giornale “AAA” veniva pubblicato un articolo che oltre a menzionare quanto accaduto, rendeva noti nome, cognome, età, luogo di provenienza e valore dei preziosi trasportati; c) che, il giorno prima il medesimo giornale, nel dare conto della notizia, aveva omesso di pubblicare i suoi dati personali con la motivazione che la Polizia non li aveva divulgati per motivi di sicurezza; d) che la pubblicazione di quei dati costituiva una grave violazione del diritto alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 ed esponeva esso attore a pericolo per la propria incolumità tanto che egli aveva abbandonato l’attività di agente; e) che la divulgazione della notizia con le riportate modalità non poteva farsi rientrare nel diritto di cronaca sicché non avrebbe operato la scriminante di cui all’art. 25 l. 675/96; f) che altro giornale locale aveva parimenti pubblicato tutti i suoi dati personali in occasione del medesimo evento e che il direttore responsabile e la società editrice erano stati condannati al risarcimento dei danni; g) che, falliti i tentativi per una definizione bonaria, aveva adito le vie legali onde ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti convenendo in giudizio sia la società editrice che il direttore del giornale. Mentre Bianchi A. rimaneva contumace, la società editrice del quotidiano si costituiva assumendo a) che la diffusione dei dati personali del Verdi era avvenuta nell’esercizio del diritto di cronaca sicché avrebbe operato la scriminante di cui all’art. 25 l. 675/96; b) che il Verdi, essendo stato ristorato del danno dall’editrice della BBB per la medesima vicenda e non potendo ottenere una duplicazione del risarcimento, difetterebbe della legittimazione attiva; c) che l’attore non aveva fornito alcun elemento per dimostrare il nesso di causalità fra la pubblicazione e la cessazione dell’attività di rappresentante e, quindi, il danno subito tanto più che la divulgazione della notizia non poteva imputarsi al quotidiano AAA che il 16-4-1999 aveva venduto solo 2.050 copie a fronte della ben altra diffusione raggiunta dalla BBB. Esperita l'istruttoria orale la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate. Motivi La domanda è fondata e merita accoglimento. In primo luogo va peraltro precisato che l’attore in sede di precisazione delle conclusioni ha espressamente limitato le proprie richieste risarcitorie nei confronti della sola Editoriale Alfa s.r.l. ribadendo tale scelta processuale anche in comparsa conclusionale: la domanda nei confronti di Bianchi A. deve quindi intendersi validamente rinunciata essendo quest’ultimo rimasto contumace. In ordine al fatto va rilevato che, in data 16-4-1999, il quotidiano AAA aveva dedicato l’intera pagina di cronaca cittadina al tema delle rapine in città e provincia e che, in un breve trafiletto, nel riprendere la notizia della vicenda veniva riportata la seguente frase:”Quel che è certo è che il bottino è stato ingente: la ditta di Reggio Emilia per la quale il rappresentante, A. Verdi, 42 anni, di X, lavorava ha denunciato un danno di 300 milioni ma è chiaro che, una volta venduti, avrebbero fruttato ben di più”. In proposito va rilevato che, ai fini della legge 675/96, costituisce “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni concernente, fra l’altro, la diffusione di dati, laddove per “dato personale” si intende qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione mentre nella “diffusione” rientra il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma (cfr. art. 1 l. cit.) sicché anche la diffusione di dati personali nell’esercizio di attività giornalistica costituisce trattamento ai sensi della l. 675/96 (in tal senso vedasi Cass. 30-6-2001 n. 8889). Va poi aggiunto che tale normativa dispone che i dati personali debbano essere trattati in modo lecito e secondo correttezza subordinatamente alla espressione del consenso da parte dell’interessato che non è però richiesto quando il trattamento è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all’art. 25 (v. artt. 9 e 11 l. cit.), norma questa che ribadisce la non necessità del consenso purché il trattamento dei dati effettuato nell’esercizio della professione di giornalista sia contenuto nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (vedasi altresì l’art. 6 del codice di deontologia nell’esercizio dell’attività giornalistica - di cui al provvedimento del Garante del 29-7-1998 in G.U. 3-8-1998 n. 179 - secondo cui la divulgazione di notizie dettagliate è consentita quando l’informazione sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto e della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti). Nella fattispecie in esame deve ritenersi che la divulgazione a mezzo stampa delle generalità del soggetto rapinato, della sua età e della città di residenza, avuto riguardo al tipo di attività esercitata (agente di commercio di preziosi), pure effettuata nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca, abbia ecceduto i limiti di quest’ultimo nel senso che la diffusione dei dati in questione (obiettivamente idonea a mettere in pericolo l’incolumità dell’attore) non era giustificata da alcuna finalità informativa essenziale (cfr. Trib. Roma, 10-1-2003 in Diritto dell’Informazione e Informatica, 2003,532; Trib. Milano 13-4-2000 in Foro It., 2000,I,3004) posto che la notizia ben poteva essere data, soddisfacendo così l’interesse generale alla conoscenza del fatto di indubbio rilievo sociale, senza l’aggiunta di quei particolari atti a consentire la possibilità di individuare il rapinato, dovendo far posto il diritto di cronaca all’interesse alla riservatezza ampiamente giustificato dalle ragioni evidenziate (sul bilanciamento fra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza v. Cass. 9-6-1998 n. 5658). La gravità di tale comportamento inoltre tanto più si apprezza ove si consideri che la medesima testata, il giorno precedente, aveva evidenziato che gli organi inquirenti, per ragioni di sicurezza, non avevano divulgato il nominativo della vittima della rapina. Né vale a giustificare la pubblicazione dei dati personali la circostanza che essi fossero già stati diffusi da altro quotidiano: a prescindere dal fatto che tale asserzione non trova riscontro negli atti dimessi in giudizio, va osservato che l’illecito commesso da altri non fa venire meno l’antigiuridicità del proprio comportamento. Parimenti destituito di fondamento è l’assunto secondo cui l’attore difetterebbe di legittimazione attiva essendo stato già risarcito da altro editore proprietario di quotidiano che avrebbe pubblicato le medesime notizie. In proposito va osservato che l’illegittima pubblicazione dei dati personali è avvenuta in momenti ed in giornali diversi e destinati a raggiungere una distinta cerchia di lettori (in tal modo amplificandosi l’effetto dannoso) sicchè, stante l’autonomia di ciascun fatto, anche la convenuta deve rispondere dell’illecito commesso, salvo tener conto in sede di liquidazione del danno anche di tale elemento. Alla stregua del disposto di cui all’art. 29 l. 675/96 all’attore va e riconosciuto il danno non patrimoniale che viene determinato in via equitativa, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto (modalità del fatto, grado di consapevolezza dell’illecito, diffusione del giornale, avvenuta corresponsione di una somma in relazione alla diffusione della medesima notizia da parte di altro quotidiano, nocumento arrecato), nella somma di euro 8.500,00, rivalutazione monetaria ed interessi legali compresi alla data della sentenza. Per quanto attiene al danno patrimoniale va osservato che, pur non potendosi escludere che le dimissioni volontarie dal lavoro (intervenute in data 31-3-2000: vedasi dichiarazioni del teste Sempronio) siano state determinate dalla divulgazione della notizia per cui è causa (in tal senso possono positivamente valutarsi le dichiarazioni rese al riguardo dal datore di lavoro dell’attore mentre l’intervallo temporale trascorso fra tali due eventi trova ragionevole spiegazione nel decorso del tempo necessario sia per il maturare di una tale decisione sia per trovare una nuova occupazione), va tuttavia rilevato che l’istante non ha provato di avere subito alcuna riduzione del reddito, essendosi egli limitato a produrre una busta paga consegnata dalla società presso cui lavorava. In ordine poi al danno biologico va detto che i vari certificati medici prodotti (fra cui un ricovero presso il pronto soccorso) attestanti l’esistenza di uno stato ansioso e di un esaurimento psico-fisico, le dichiarazioni rilasciate nel corso dell’istruttoria dal medico curante, la prescrizione di farmaci ansiolitici, la vicinanza temporale di siffatte attestazioni e la compatibilità di tali condizioni con l’evento per cui è causa, fanno ritenere che lo stress psichico subito dall’attore sia stato determinato, almeno in parte, anche dalla illegittima divulgazione dei suoi dati personali in considerazione delle costanti preoccupazioni per la prosecuzione dell’attività lavorativa in questione e per la prospettiva di abbandonarla: tale danno, di cui la convenuta deve rispondere ex art. 18 l. 675/96, viene liquidato in via del tutto equitativa nella somma (comprensiva di interessi e rivalutazione) di euro 500,00 e, pertanto, il risarcimento viene liquidato nell’importo totale di euro 9.000,00 cui debbono aggiungersi gli interessi legali alla data della decisione sino al saldo definitivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: dichiara rinunciata la domanda proposta dall’attore nei confronti di Bianchi A.; condanna la società Editoriale Alfa s.r.l. a pagare all’attore, a titolo di risarcimento dei danni patiti, la somma di euro 9.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo definitivo; condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidandole in complessivi euro 2.818,38 di cui € 211,64 per spese, € 996,74 per diritti ed € 1.610,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
|
|||||||