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LEGGE STUPEFACENTI
La pena per chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o
mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna
per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' della
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
Il semplice consumatore di stupefacenti e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno,
a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo
di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche
esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,
adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona
segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche',
eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2.
Se l'interessato e' persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo,
convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di
cui al comma 2.
Misure alternative alla detenzione per tossicodipendenti
Se deve essere disposta la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e' una persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del
programma può pregiudicare il recupero dell'imputato.
Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un
programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non
ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e'
allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata
per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o
alcoliche, nonche' la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e'
comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico.
Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in
corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere
affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui
concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116
Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se
l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento
della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi
tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura
LA LEGGE
Modificazioni all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
psicotrope»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o
mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna
per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa,
esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto
del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso
lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso
non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il
quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta»;
d) al comma 2, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14»; la
parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «lire cinquanta milioni a lire seicento milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 26.000 a euro 300.000»;
e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle
sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili
nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14»;
f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da
quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui
all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo
alla metà.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti
previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da
euro 3.000 a euro 26.000»;
g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta
dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale
della pena, può applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio
locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce
periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il
lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere
disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di
violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o
quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei
motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita.
Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di
pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte».
Art. 4-ter.
Modifica dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. L'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi). - 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-
bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle
condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno,
a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo
di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche
esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto
disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e
riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate
effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento
dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia
procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli
organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro
della patente di guida, nonche' del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di
trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di
guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di
un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,
adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona
segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche',
eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto e' assistito dal personale del nucleo
operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle
facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa
ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione,
contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla
ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona
segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta
l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e
convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla
notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la
competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
5. Se l'interessato e' persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo,
convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di
cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle
misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.
7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino
esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di
estratti delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne
riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le
valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al
comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci
giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in
relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al
comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i
laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di
base da individuare con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il
provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e,
ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e
formula l'invito di cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far
presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente
alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse,
avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno».
Art. 4-quater.
Inserimento dell'articolo 75-bis nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e' inserito il seguente:
«Art. 75-bis (Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica). - 1. Qualora in relazione alle modalità od alle
circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica,
l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per
quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per
violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre
sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non
uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli
istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando
la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in
mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la
convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace
competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono
essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal
comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto
con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, e' comunicato al questore e al giudice ai fini della
revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e' data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui
al comma 8 dell'articolo 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e' punito con l'arresto da tre
a diciotto mesi.
7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il Tribunale per i
minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.».
Art. 4-quinquies.
Modificazioni all'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 78 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato
scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore,
sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e
l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75
e 75-bis»;
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 4-sexies.
Modificazioni all'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e' una persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del
programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo
comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il
provvedimento e' subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso
provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o
l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per
l'attuazione del programma.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un
programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non
ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e'
allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata
per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o
alcoliche, nonche' la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e'
comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria,
quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque
nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura
residenziale»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-
bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo
comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche' non siano ravvisabili elementi di collegamento con la
criminalità organizzata od eversiva»;
c) al comma 5, le parole: « al comma » sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e'
tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali
violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per
la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma
restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.».
Art. 4-septies.
Modificazioni all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio
stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni
qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si e' sottoposta con
esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in
disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già
riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e
congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato
di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;
b) al comma 2, dopo la parola: «concessa», sono inserite le seguenti: «e la relativa domanda e' inammissibile»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli
altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili
derivanti dal reato»;
d) al comma 4, le parole da: « ed il Tribunale ai fini dell'accertamento» fino alla fine del comma sono soppresse;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni».
Art. 4-octies.
Modificazioni all'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e' allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata
da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista
dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale e' stato accertato
l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto,
l'indicazione della struttura ove il programma e' stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a
seguito del programma stesso»;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Se l'ordine di carcerazione e' già stato eseguito la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza competente
in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla
sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello
stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre
l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e'
competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354».
Art. 4-novies.
Modificazioni all'articolo 92 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 92 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «indicato nella richiesta», sono inserite le seguenti: «o all'atto della scarcerazione»;
b) al comma 3, le parole: «o al pretore» sono soppresse.
Art. 4-decies.
Modificazioni all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 93 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene
ed ogni altro effetto penale si estinguono»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un
delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la
sospensione e' competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al
provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o
della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e
prescrizioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una
diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione».
Art. 4-undecies.
Modificazioni all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in
corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere
affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui
concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche
residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo
comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e'
allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata
accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze
stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai
fini del recupero del condannato. Affinche' il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura
interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies
del citato decreto legislativo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se
l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento
della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi
tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il
magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni»;
c) al comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui
all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la
prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le
prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono
altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi
immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale
di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il
tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo
comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione»;
e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente
terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni,
può disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per
l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e'
tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali
violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per
la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma
restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura».
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. All'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona
sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi
dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia»;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze
stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure
di sicurezza, nonche' alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari
di collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo
sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena
attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a
decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni
2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
Art. 4-terdecies.
Modifica dell'articolo 97 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
1. L'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«Art. 97 (Attività sotto copertura). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali
di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine
ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei
Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione
investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze
stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti,
identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione,
informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attività.
3. Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 e' data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione
centrale per i servizi antidroga ed all'autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo
dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche' il nominativo delle eventuali interposte persone
impiegate.
4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di
non punibilità di cui al presente articolo. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili, nonche' di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.
5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la reclusione da due a sei anni».
«Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). - 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle
di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero;
gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle
prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle
oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad
azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza
fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni
o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute
per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze
ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso
centrale;
b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze
ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;
c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti
pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati
nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che
possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con
altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione
con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso,
presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella
tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro
composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non
stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento
in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il
recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione
con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono
dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali
elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli
eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti,
relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la
denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del
presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche'
idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche
quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela».
4. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella
tabella I di cui all'articolo 14».
5. All'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B».
6. All'articolo 34 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle
tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il
controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere
continuativo durante i cicli di lavorazione».
7. All'articolo 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e VI» sono sostituite dalle seguenti: « I e II, sezioni A e B».
8. All'articolo 36 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II»;
b) al comma 3, le parole: « delle preparazioni ottenute » sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».
9. All'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II
di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta
da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della
salute. La richiesta scritta non e' necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie
aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati
presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere
possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella
tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza
terapeutica»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle
richieste cumulative».
10. Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, determina, in rapporto alla loro compo-sizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei
medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in
applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso».
11. All'articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «previste dall'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, sezione A, di cui
all'articolo 14»;
b) al comma 1-bis, la parola: « farmaci » e' sostituita dalla seguente: « medicinali».
12. All'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope da parte di medici chirurghi»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive
dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali
esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o
psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia
alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre
due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico
e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento»;
c) al comma 2, le parole: «delle predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le
parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;
d) al comma 3, le parole: « delle preparazioni acquistate» sono sostituite dalle seguenti:«dei medicinali acquistati» e le
parole: «delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali stessi». |
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