Avvocato Domenico Esposito |
|||||||
LE MODIFICHE ALLA LEGGE PINTONell'art. 55 del Decreto Legge 22.06.2012 n.83 (cosidetto decreto sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11.08.2012, sono state apportate alcune modifiche alla Legge Pinto, che regola il risarcimento per l'eccessiva durata del processo. Queste modifiche sono entrate in vigore per i ricorsi presentati dopo il 10.09.2012 (come stabilisce il decreto, le modifiche sarebbero entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del decreto, inserita in nella Gazzetta Ufficiale 11.08.2012). Le modifiche più importanti: Art. 2: Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione Art. 2-bis.: Il risarcimento scatta: Con questa nuova normativa, per avere diritto al risarcimento l'imputato deve depositare istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis. Art. 3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: Art. 4. Il decreto che accoglie la domanda e' altresi' comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento. Art. 7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili. Attenzione: il TAR Lazio, nella Sentenza 10-24 ottobre 2012, n. 8746, ha stabilito che "si impone un’interpretazione restrittiva (sostanzialmente, la disapplicazione) dell’art. 3, comma 7, della legge 89/2001 (sopravvissuto, nella originaria formulazione, alle modificazioni apportate dall’art. 55 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012 n. 134), che ha posto il vincolo delle risorse disponibili: e ciò in quanto, sulla base della citata giurisprudenza CEDU, l’Amministrazione è tenuta ad operare le necessarie variazioni di bilancio al fine di acquisire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al pagamento degli indennizzi. Tale convincimento trova fondamento nella previsione dettata dall’art. 52 della Carta di Nizza, che impone di riconoscere a tutti i diritti contemplati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (che trovano corrispondenza in quelli tutelati dalla Carta di Nizza stessa) un significato e una portata uguali a questi ultimi (potendo essere garantita dall’ordinamento dell'Unione solo una protezione più amplia): per cui nella perimetrazione dell’ambito di applicazione del diritto dell'Unione al principio dell'equo processo previsto dall'art. 47 della Carta di Nizza, non può essere a quest’ultimo attribuita una minore valenza rispetto all’analogo principio previsto dall'art. 6 della CEDU."
Art. 55 1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. 2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa. 2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: «Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo). - 1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. 2. L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: 3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.»; c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 2. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente. 4. Il decreto che accoglie la domanda e' altresi' comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.»; f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti: 2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile. 4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto. 5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente esecutivo. Art. 5-quater (Sanzioni processuali). - 1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione e' dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, puo' condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (( 2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. )) |
|||||||