Avvocato Domenico Esposito |
|||||||
NULLA L’ACQUISIZIONE DEI CONTI CORRENTI SENZA L’AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE DI ZONA
L’indagine bancaria, a fini tributari, da parte della guardia di finanza, è legittima solo se autorizzata dal Comandante di zona (art. 32 D.P.R. 600/1972).
CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TRIBUTARIA, 10.4.2009, N. 8766
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
sentenza
sul ricorso 18027-2005 proposto da:
contro (…); - intimato - Fatto A seguito di segnalazione della Banca Agricola Mantovana per operazioni sospette, L. n. 197 del 1991, ex art. 3, relative a (…) e (…) inviate al Nucleo speciale della Polizia Valutaria della Guardia di finanza di Roma, quest'ultimo trasmetteva dette informative al Comando del Nucleo regionale della Polizia tributaria della Guardia di finanza di Bologna che, acquisita copia degli estratti di quattro conti correnti bancari, intestati oltre che ai due nominativi segnalati, anche alle società (…) e (...), e sentita a chiarimenti (…), sottoponeva a verifica fiscale la società (…).
Conseguentemente il terzo Ufficio delle entrate di Bologna notificava alla stessa società, in data 21.11.1999, avviso di accertamento per IRPeG ed ILOR n. (OMISSIS), in relazione all'annualità d'imposta 1995, contestando maggiori ricavi e maggiori imposte oltre interessi e sanzioni.
La società impugnava tale atto innanzi alla C.T.P. di Bologna eccependo, per quanto ancora rileva del presente giudizio, l'illegittimità dell'acquisizione e dell'utilizzazione della documentazione bancaria perchè operata in assenza della necessaria autorizzazione prevista per legge e la duplicazione di imposizione in ordine al recupero di L. 7.200.000 relativa ad alcune note di accredito. Resisteva l'Ufficio sostenendo la legittimità del suo operato. Avverso detta decisione il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, sulla base di unico motivo, articolato in due distinte censure. Non risulta costituita la società. Diritto Con l'unico motivo l'A.F. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 197 del 1991, art. 3, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 153 del 1997, per avere la C.T.R. ritenuta necessaria l'autorizzazione prescritta D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32, mentre, dato che le indagini bancarie erano state attivate solo dopo la segnalazione del Nucleo speciale della Polizia Valutaria della Guardia di finanza di Roma, la Guardia di finanza, quale polizia tributaria, avrebbe agito nell'esercizio dei poteri di polizia valutaria di cui all'art. 3 sopracitato secondo il quale tali poteri "sono estesi anche agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale della Polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto". Conseguentemente nella specie non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione. Lamenta, inoltre, parte ricorrente, un'omessa pronuncia con violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la C.T.R. non si era in alcun modo pronunciata in ordine al recupero a tassazione della nota di accredito di L. 7.200.000 che era parte dell'imposizione, contestata dalla società e riproposta dall'Ufficio in appello.
La prima censura di ricorso è infondata.
Sostiene parte ricorrente che nella specie non sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Comandante di zona prevista dal D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32 in quanto l'indagine bancaria presso la Banca Agricola Mantovana e la successiva acquisizione e utilizzazione della documentazione era stata attivata solo dopo che la guardia di finanza di Bologna aveva ricevuto la segnalazione della segnalazione del Nucleo speciale della Polizia Valutaria della Guardia di finanza di Roma, per cui la Guardia di finanza di Bologna aveva agito nell'esercizio dei poteri di polizia valutaria di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 3, convertito in L. n. 197 del 1991 secondo il quale tali poteri "sono estesi anche agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale della Polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto".
Tale interpretazione non è condivisibile. Dalla lettura dell'art. 3 sopra riportato si evince che i poteri di polizia valutaria possono essere sì delegati alla polizia tributaria della Guardia di finanza ma solo, come espressamente riportato nella norma, "per l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto" e cioè solo per indagini valutarie. Detta interpretazione è avvalorata anche dal titolo del decreto legge, successivamente convertito nella L. n. 197 del 1991, che recita: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggi". Operazioni tutte di natura squisitamente valutaria e non tributaria.
Conseguentemente, quando la Polizia tributaria volesse esperire accertamenti tributari deve, come previsto dal D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32, acquisire la preventiva autorizzazione del Comandante di zona perchè valuti l'opportunità e la necessità di esperire tali indagini, nè vale a questo proposito richiamarsi in via analogica alla corrispondente possibilità di usufruire di indagini penali senza l'autorizzazione del P.M. competente, in quanto tale autorizzazione non è posta a garanzia del contribuente ma solo a difendere un eventuale segreto istruttorio e ciò a prescindere anche dal fatto che in materia tributaria non è applicabile l'istituto dell'analogia.
La seconda doglianza è invece fondata.
Questo essendo l'oggetto del processo determinato dall'iniziativa delle parti, la doglianza di omessa pronuncia avanzata dall'Ufficio deve essere ritenuta fondata.
Tutto ciò premesso, dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e respinta la prima censura avanzata dall'Agenzia delle entrate, deve essere accolta invece la seconda e, cassata la sentenza impugnata in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c., la causa va rinviata per un nuovo esame ad altra sezione della C.T.R. dell'Emilia Romagna che provvederà anche al governo delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze, rigetta la prima censura del ricorso dell'Agenzia delle entrate, accoglie la seconda concernente la violazione dell'art. 112 c.p.c., cassa la sentenza impugnata in relazione alla doglianza accolta e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. dell'Emilia Romagna. |
|||||||