Avvocato Domenico Esposito |
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L’OPPOSIZIONE ALLA CARTELLA ESATTORIALE È DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO E NON HA TERMINI DI DECADENZA.
La notifica della cartella di pagamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo, a norma dell'art. 25 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza é evidenziata in grassetto nelle parti più importanti.
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 684-06 del Ruolo Generale Affari Civili TRA ……….. , el.te dom.ta alla Via …………………………….. in Salerno presso lo studio degli avv. ti ……………………………. che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ATTRICE E ……….. s.p.a. in persona legale rapp.te p.t. con sede in Cosenza al …………………. rapp.ta e difesa dall'avv. ……………………… presso cui el.te domicilia in Salerno …………………….. CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In particolare l'opponente contestava il diritto della parte (concessionario) di agire in executivis eccependo la prescrizione per decorso del termine quinquennale ,la intempestività della notificazione della cartella per violazione dell'art. 25 d.p.r. 29.9.1973 n. 602 ed infine la violazione dell'art. 7 comma 1 legge 212/2000 (c.d. statuto del contribuente) per omessa allegazione del verbale alla cartella esattoriale. All'udienza del 13 febbraio 2006 si costituiva la ……. s.p.a. che contestava l'avverso ricorso eccependo il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità dell'opposizione proposta oltre il termine di trenta giorni, la carenza di legittimazione passiva ed infine l'inapplicabilità dell'art.25 nuova formulazione del d.p.r. 602/73 che trova applicazione solo per i ruoli resi esecutivamente al 1.7.2005 . Si procedeva alla trattazione della causa ed il Giudice in assenza di richieste istruttorie avanzate dalle parti rinviava per conclusioni all'udienza del 2.3.2006 in cui ,all'esito della discussione , la causa veniva assegnata a sentenza . MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo deve riconoscersi la legittimazione attiva dell'attrice che ha l'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva concorrente del concessionario del servizio di riscossione, - quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione- . (cfr. Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2001, n. 5277 Giust. civ. Mass. 2001, 756, e Pretura Salerno, 31 gennaio 1995 Foro it. 1996,I,1750).- In secondo luogo si osserva che l'attrice contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata quali la prescrizione , la tardiva notificazione della cartella e la violazione dello statuto del contribuente. Tale azione è correttamente qualificata in quella di cui all'art.615 c.p.c.- La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione, o una sentenza di annullamento del verbale , deve proporre opposizione all'esecuzione, per la quale e' competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio. Tale giudice era originariamente il pretore, poi sostituito dal Tribunale con il d.lg. n. 51 del 1998, e, infine, a seguito della entrata in vigore del d.lg. n. 507 del 1999, dal giudice di pace. (Cassazione civile sez. I, 13 dicembre 2001, n. 15741 Giust. civ. Mass. 2001,2145 e Cfr. Cassazione civile sez. I, 3 agosto 2001, n. 10711 Cassazione civile sez. I, 9 marzo 2001, n. 3450 Giust. civ. Mass. 2001, 453.) Non va sottaciuto che tale principio era già stato avvalorato anche dalle sezioni unite con un'interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali dell'art. 27 l. n. 689 del 1981 - nel senso che il rinvio alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli art. 53 e 54 d.P.R. n. 602 del 1973 (v. Corte cost. n. 29 del 1998, n. 372 del 1997, n. 239 del 1997) e non preclude la proponibilità delle opposizioni di cui agli art. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario, senza possibilità che avverso gli atti esecutivi possa essere adito il giudice amministrativo. ( Cassazione civile sez. un., 9 novembre 2000, n. 1162 Giust. civ. Mass. 2000,2221 e Cassazione civile sez. un., 13 luglio 2000, n. 489) . Comunque, con l'entrata in vigore del d.lg. n. 46 del 1999 (art. 29), per le entrate non tributarie, è stato sancito che "le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie". (Cfr. ex plurimis Corte Costituzionale 1.12.1999 n.439,Corte costituzionale 16.6.2000 n.202; Cass. sezioni unite 6.11.2002 n.15563; Cass.civile 23.6.2005 n.13534).- Si evidenzia, infine, che la domanda va qualificata come opposizione alla procedura di esecuzione forzata tributaria intrapresa dalla E.t.r. s.p.a. con la notifica della cartella esattoriale ed è pertanto,sottratta alla giurisdizione tributaria in base all'art.2 comma 1 d.lg.31.12.1992 n.546 secondo cui: "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento …" In terzo luogo si osserva come dopo aver riconosciuto che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione, va affermato l'ulteriore principio che per l'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c. non e' previsto alcun termine di decadenza. (Cfr. Cassazione civile sez. III, 16 novembre 1999, n. 12685 Giust. civ. Mass. 1999,2262). Ciò posto vanno esaminati i motivi di opposizione sollevati nella domanda originaria. Va esaminato preliminarmente l'eccezione relativa alla tardiva notifica della cartella esattoriale rispetto al termine decadenziale previsto dall'art.25 comma 1 D.P.r. n.602/1973 che nel testo in vigore a partire dal 29.6.2001 (e precedente alla modifica legislativa operata dalla legge 311/04 in vigore dal Luglio 2005), era così formulato: Ritiene questo giudicante che l'unica interpretazione costituzionalmente legittima in relazione agli art. 3 e 24 cost. e che ha trovato l'avallo della Corte Costituzionale, tra l'altro con l'ordinanza n. 107 del 1993, sia quella di considerare il termine di cui all'art.25 un termine "perentorio". A conferma di tale interpretazione si richiamano e riportano le seguenti decisioni della suprema Corte e della Giurisprudenza di merito: Alla luce di quanto esposto va dichiarata la nullità della cartella e la decadenza dell'ente impositore di far valere la propria pretesa giacchè la cartella è stata notificata abbondantemente dopo il decorso del termine perentorio di cui all'art.25 d.p.r. 602/1973 nella versione applicabile "ratione temporis". Nel merito, e per mera completezza espositiva, relativamente alla eccezione di prescrizione deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta e comunque è pacifico tra le parti che la pretesa si riferisca a contributi consortili relativi agli anni 1997-1998-1999-2000 e 2001. Orbene, poiché la cartella è stata notificata in data 26.6.2004 , è del tutto evidente che alla data di notificazione della cartella che costituisce valido titolo per l'interruzione della prescrizione, il decorso del termine quinquennale dedotto dall'opponente era maturato soltanto relativamente alle quote degli anni 1997 e 1998 e non già relativamente alle quote relative agli anni 1999,2000 e 2001. Deve tuttavia rilevarsi che nulla ha provato parte resistente non esibendo alcun precedente atto interruttivo . Alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarata la nullità della cartella impugnata con estinzione del diritto e della pretesa azionata. Va invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento danni avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni ed inserita nella comparsa conclusionale giacchè tardiva ed in violazione del principio del contraddittorio. Non si ravvisano, allo stato degli atti, ricorrere sufficienti motivi per disporre la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti , per cui tale richiesta deve essere respinta. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Salerno, avv. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda - qualificata come domanda di opposizione all'esecuzione - proposta da ……… nei confronti della ……… s.p.a. Comm.Gov. Concessionario servizio nazionale riscossione Tributi per la provincia di ……… con atto di citazione ritualmente notificato il 30.12.2005 così provvede: |
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