Avvocato Domenico Esposito |
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GLI STUDI DI SETTORE POSSONO ESSERE ATTIVATI SOLO SE IL CONTRIBUENTE NON RISPONDE ALL'INVITO (OBBLIGATORIO) AL CONTRADDITTORIOLa sentenza, richiama le SU n. 26635/2009, secondo cui: 1) gli studi di settore costituiscono una presunzionr semplcie, che determina lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards prefissati che sono, di per sé, "meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività"; 2) nel caso il reddito venga determinato mediante gli studi di settore, l'agenzia delle entrate deve necessariamente attivare il contraddittorio, pena la nullità dell'accertamento; 3) nel caso in cui il contribuente non risponda all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, egli "assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli “standards”, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito".
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA Ordinanza 7 ottobre 2011, n. 20680 Ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 2. Per la cassazione della sentenza, ricorre l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di tre motivi. Il contribuente non ha svolto difese. Le SU di questa Corte, con la sentenza n. 26635/2009, dopo aver rilevato che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente", ha affermato che nel caso in cui il contribuente non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, egli "assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli “standards”, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito". 4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio" che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, né presentate memorie; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente, che condanna a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, oltre a spese prenotate a debito; compensa interamente le spese dei due gradi del giudizio di merito.
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