Avvocato Domenico Esposito |
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ANCHE IL RITARDO NELLA RIMOZIONE MEDIANTE AUTOTUTELA DELL'ATTO ILLEGITTIMO VA RISARCITO SE CREA DANNOL'agenzia delle entrate ha l'obbligo di rimuovere immediatamente, in sede di autotutela e quindi senza che il contribuente debba presentare ricorso alla commissione tributaria, un atto illegittimo. Nel caso in cui ciò non avvenga e ciò crei un danno dimostrabile al contribuente, l'amministrazione finanziaria viene condannata al risarcimento.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE Sentenza 7 luglio – 24 ottobre 2011, n. 21963 Fatto e diritto 1. Con atto spedito per la notifica il 15 novembre 2005 e ricevuto il 29 successivo, l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Patti, resa, pubblica l'8 agosto 2005 e notificata il 23 agosto successivo, che ha condannato l'Agenzia stessa al pagamento in favore di ....................... della somma di Euro 547,88 oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale causatole dalla notifica da parte dell'Ufficio di Patti, nell'aprile 2003, di un avviso di accertamento di imposta per Euro 262,88 successivamente (nel gennaio 2034) annullato dalla stessa Amministrazione a seguito delle contestazioni espresse dalla A. tramite il proprio commercialista, il cui onorario costituiva per l'appunto il danno riconosciuto dal Giudice di Pace. 2. L'Agenzia ha dedotto due motivi: con il primo, lamenta, che la sentenza è stata emessa nei confronti dell'Ufficio locale di Patti dell'Agenzia, e quindi di un soggetto giuridico inesistente ai fini del processo civile (unico soggetto destinatario della vocatio in ius dovendo ritenersi essa Agenzia centrale delle Entrate con sede in Roma), con conseguente nullità assoluta ed insanabile della citazione e della sentenza per violazione degli articoli 156 n.3 e 166 e ss. c.p.c. Con il secondo motivo, denuncia la violazione/falsa applicazione dell'art.2043 cod.civ., deducendo che il giudice di merito, ritenendo la Agenzia responsabile di colpevole ritardo nell'emettere il provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impositivo, aveva omesso di considerare la mancanza nella specie dell'elemento dell'ingiustizia del danno, giacché l'annullamento in autotutela non si configura come obbligo bensì come mera facoltà dell'Amministrazione, si che il privato non è titolare di alcuna posizione soggettiva giuridicamente qualificata al ritiro dell'atto impositivo, ancorché illegittimo, specie a fronte dell'inerzia, da parte sua, nell'attivazione degli strumenti di tutela accordatigli dalla legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. |
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