Avvocato Domenico Esposito |
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LA NUOVA NORMATIVA SUL CREDITO AI CONSUMATORI – D.LGS. 13.10.2010 N.141
La nuova normativa stabilisce, tra le altre cose, che: Al momento dell’estinzione dell’obbligazione garantita, l’ipoteca di garanzia si estingue a seguito del semplice invio, da parte dell’ente finanziatore (banca) di una comunicazione al competente ufficio di pubblicità immobiliare, senza necessità di intervento del notaio. Creato l’albo degli intermediari finanziarie degli intermediari creditizi. Apportate alcune modifiche al titolo VI del testo unico bancario. DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (Gazzetta Ufficiale 4.9.2010 – Supplemento Ordinario n. 212) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2010; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto-legislativo: Titolo I ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI Art. 1 1. Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «Capo II - Credito ai consumatori b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria; d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza; f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito; g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito; h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività: i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa; l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica; b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni; g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purchè il finanziatore partecipi all'operazione; h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge; i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies. 2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano il comma 5 e gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies. 3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1 a 4. 4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, commi 5 e 7, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR. 5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri. Art. 123 - Pubblicità 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo. 3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. 4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. 5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti. 6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.
Art. 124-bis - Verifica del merito creditizio 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo. Art. 125 - Banche dati 2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. 3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. 4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati. 5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito. 6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 125-bis - Contratti e comunicazioni 2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonchè gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2. 3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati. 4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione. 5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. 6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. 7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: 8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: 2. Il consumatore che recede: 3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b). 4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria. 5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo. Art. 125-quater - Contratti a tempo indeterminato 2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a: Art. 125-quinquies - Inadempimento del fornitore 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonchè ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. 3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. 4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito. Art. 125-sexies - Rimborso anticipato 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato. Art. 125-octies - Sconfinamento 2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole: a) lo sconfinamento; b) l'importo interessato; c) il tasso debitore; d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente comma, con riferimento: a) al termine di invio della comunicazione; b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento. Art. 125-novies - Intermediari del credito 2. Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito. 3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.
Art. 2 1. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 6 è sostituito dal seguente: Art. 3 1. Sono abrogati: a) gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la parola «restante» è soppressa*. * Art. 40 – Credito al consumo Art. 41 – Tasso annuo effettivo globale e pubblicità Art. 42 – Inadempimento del fornitore Art. 43 – Rinvio al testo unico bancario
** Articolo 38 Estinzione anticipata di cessione Quando siano trascorsi almeno due anni dall’inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall’inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell’intero debito residuo. In tal caso, sull’importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l’interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell’art. 27, in relazione all’entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia. Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato. 2. Le autorità creditizie adottano le disposizioni di attuazione del presente titolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione. Titolo II COORDINAMENTO DEL TITOLO VI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, CON ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN TEMA DI TRASPARENZA 1. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituita dalla seguente: 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. 3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis. Art. 116 - Pubblicità 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: 3. Il CICR: 4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile. Art. 117 - Contratti 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 6. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. 7. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia. Art. 118 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. Art. 119 - Comunicazioni periodiche alla clientela 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitate solo i costi di produzione di tale documentazione. Art. 120 - Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi 1-bis. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute: 1-ter. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. 3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Art. 120-bis - Recesso Art. 120-ter - Estinzione anticipata dei mutui immobiliari 2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nell'articolo 40-bis trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti. Art. 120-quater - Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità 2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce. 3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. 4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione. 5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata. 6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto. 7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. 8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo: 10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.». 3. Il capo III del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «Capo III - Regole generali e controlli 2. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente. 3. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana. 4. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. 5. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Art. 127-bis - Spese addebitabili 2. Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede alla banca o all'intermediario finanziario informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente. 3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario. 4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR. 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall'articolo 126-ter e dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Art. 128 - Controlli 2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3. 3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 3-bis, e 4, e 145, comma 3. Art. 128-bis - Risoluzione delle controversie Art. 128-ter - Misure inibitorie
4. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinchè le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, si applica la sanzione prevista dal comma 1. 3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonchè dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126-quater, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie. 3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonchè dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante: a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 4, e 7, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie; b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 7; c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. 4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonchè di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a). 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca o dell'intermediario finanziario, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 5-bis. Nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonchè degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 125-octies; si applica altresì il comma 4. 6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3, 3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia. 7. Nei confronti dell'agente in attività finanziaria, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonchè dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'articolo 128-septies, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128-decies. 8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi o ripetute, la Banca d'Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco 9. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».
Art. 5 - Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 40 è inserito il seguente: 2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio. 3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma. 4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2. 5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica notarile. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.». 2. All'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «commi 3» sono inserite le seguenti: «, 3-bis».
Art. 6 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore 1. All'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120-ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente. 7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-quater, comma 1, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.». 2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Titolo III - REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO Art. 7 - Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonchè prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonchè attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonchè in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Art. 107 - Autorizzazione Art. 108 - Vigilanza 4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonchè ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. 6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonchè alla natura specifica dell'attività svolta. Art. 109 - Vigilanza consolidata 2. La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di: 3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia: Art. 111 - Microcredito 2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purchè i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. 4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attività indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L'iscrizione nella sezione speciale è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e). 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando: a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4; d) le informazioni da fornire alla clientela. Art. 112 - Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti 2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonchè al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. 4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi. 5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività: a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia. 7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. 8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia può dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo. Art. 112-bis - Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi 2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa. 3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni. 4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco: 5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività. 6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività. 7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina: Art. 113 - Organismo per la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 111 3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonchè effettuare ispezioni. 4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco e dalle relative sezioni separate: 5. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 4, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività. 6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. 7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporne lo scioglimento. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina: a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza; b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità dei componenti dell'Organismo, nonchè i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione. Art. 113-bis - Sospensione degli organi di amministrazione e controllo 2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4. Art. 113-ter - Revoca dell'autorizzazione 4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97. 5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6. 6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies. Art. 114 - Norme finali Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.».
Art. 8 - Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. L'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «Art. 132 - Abusiva attività finanziaria 2. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: 4. All'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola «bancario» è soppressa; b) al comma 1-bis è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.». 5. All'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, al comma 2 le parole «presso una banca nonchè i dipendenti di banche» sono sostituite dalle seguenti: «presso una banca o un intermediario finanziario, nonchè i dipendenti di banche o intermediari finanziari». 6. All'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1 le parole: «dell'articolo 108, commi 3 e 4 e dell'articolo 110 comma 4» sono soppresse e dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.». 7. Al comma 2 dell'articolo 139 del decreto legislativo 1° 10. L'articolo 141 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato. 11. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente articolo: «Art. 145-bis - Procedure contenziose 2. Avverso i provvedimenti di cui primo comma, è ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'Organismo. Il ricorso è notificato all'Organismo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e depositato presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notificazione predetta. 3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione della dell'esecutività del provvedimento impugnato per gravi motivi. 4. La decisione del TAR è impugnabile dinanzi il Consiglio di Stato e copia della stessa è trasmessa all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.». 12. L'articolo 155 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, è abrogato.
Art. 9 - Ulteriori modifiche legislative 1. L'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente: 1. Dopo l'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente: 3. L'articolo 3, comma 3, delle legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente: «3. Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali.». 4. L'articolo 38-bis, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: 5. L'articolo 8, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 19 giugno1997, n. 218, è sostituito dal presente: «Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.». 6. L'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente: «Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 7. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 è sostituito dal seguente: «Art. 199 - Società fiduciarie
Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3. 2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e la sezione separata; dal completamento degli adempimenti indicati al comma 3 non possono essere iscritti nuovi soggetti. 3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III è subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative e, se del caso, alla costituzione degli Organismi ivi previsti; le Autorità competenti vi provvedono al più tardi entro il 31 dicembre 2011. 4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III:
Titolo IV DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI Capo I - Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: Art. 128 - quater - Agenti in attività finanziaria 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quinquies. 4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati. 5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. 6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applica il comma 4. 7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. 8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-octies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti all'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzati secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. Art. 128-quinquies - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria Art. 128-sexies - Mediatori creditizi Art. 128-septies - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi Art. 128-octies - Incompatibilità 2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti. Art. 128-novies - Dipendenti e collaboratori Art. 128-decies - Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d'Italia 2. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Banca d'Italia può chiedere agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonchè effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Art. 128-undecies - Organismo 2. I componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. 3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge. 4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. Art. 128-duodecies - Disposizioni procedurali 2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. 3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nel caso previsto dall'articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi: 4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purchè siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 5. Fermo restando l'articolo 144, comma 8, in caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia. 6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonchè dei dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110. Art. 128-ter decies - Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo 2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d'Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonchè richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo. 3. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, può proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze. 4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso. Art. 128-quater decies - Ristrutturazione dei crediti
Capo II Ulteriori disposizioni di attuazione Art. 12 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, nè di mediazione creditizia: 2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.
Art. 13 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonchè effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo. 2. In conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 14 - Requisiti di Professionalità 1. L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità: 2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità: 3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.
Art. 15 - Requisiti di onorabilità 1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, coloro che: 2. Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo. 4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche, nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. 5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4.
Art. 16 - Requisiti patrimoniali 1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile. 2. Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 17 - Incompatibilità 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio. 2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, nè esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività. 3. Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari. 4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.
Art. 18 - Requisiti tecnico - informatici 1. L'iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, è subordinata al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.
Capo III Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Art. 19 - Composizione dell'Organismo 1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2. 2. I componenti dell'Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti, , secondo procedure definite dallo statuto, all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonchè di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. 3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri: 4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione.
Art. 20 - Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo 1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. 2. La misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività. 3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura è disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 21 - Funzioni dell'Organismo 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni: 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonchè la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati, nonchè procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.
Art. 22 - Gestione degli elenchi 1. Gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. 2. Nell'attività di gestione degli elenchi l'Organismo: 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione degli elenchi, l'Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza. 4. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.
Art. 23 - Iscrizione negli elenchi 1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione. 2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. 3. Nell'elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati: 4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati: a) denominazione sociale; b) data di costituzione; c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; d) data di iscrizione nell'elenco; e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della società, nonchè ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale; f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-novies. 5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera d), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui al comma 3, lettera a), n. 4) e 5), e lettera b), n. 1) e 3), e al comma 4.
Art. 24 - Esame e aggiornamento professionale 1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. 2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività. 3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di partecipazione e svolgimento dell'esame, garantendo adeguata pubblicità ad ogni informazione relativa allo stesso. 4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria sono tenuti all'aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5. 5. L'Organismo stabilisce gli standard dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria. 6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione. Capo IV Disposizioni in materia di sanzioni Art. 25 - Esercizio abusivo dell'attività 1. Nel titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 140, è inserito il seguente capo: 2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.». Titolo V DISPOSIZIONI FINALI Art. 26 - Disciplina transitoria 1. I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies e 128-septies. 2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. 3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla costituzione dell'Organismo sono sospese nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria ad eccezione degli agenti di cui al comma 6 dell'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai mediatori e agenti già iscritti continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di agenti in attività finanziaria, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori, nonchè le relative disposizioni di attuazione. 4. Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 6. Le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2011.
Art. 27 - Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) è soppressa ed è inserita dopo la lettera m) la seguente: «m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»; b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 19998, n. 58»; c) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;»; d) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;»; e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, comma 7, del medesimo TUB»; f) all'articolo 40, comma 1, le parole: «dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per la lettera h)»; g) all'articolo 56, comma 2, le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere m) e m-bis)».
Art. 28 - Abrogazioni e norme finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati: a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485; b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287; c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attività finanziaria; d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 4. Il comma 3 dell'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater comma 6. 5. Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 29 - Disposizioni attuative 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c).
Art. 30 - Invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 agosto 2010. Visto, il Guardasigilli: Alfano |
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