Avvocato Domenico Esposito |
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RITIRO PATENTE COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACEIl giudice di pace è competente per qualsiasi violazione relativa a norme della circolazione stradale, quindi non soltanto a quelle che prevedono una sanzione pecuniaria, ma anche a tutte le altre, tra cui quelle sul ritiro della patente di guida.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE SECONDA CIVILE La Corte RILEVATO che a seguito di opposizione, a norma dell'art. 204 bis DPR n 285 del 1992, proposta da (…) avverso l'ordinanza ingiunzione con cui gli era stata sospesa per sessanta giorni la patente di guida per aver guidato in stato di ebbrezza, l'adito Giudice di pace di Cesena, con sentenza in data 15.3.2004, dichiarava la propria incompetenza per materia per essere la guida in stato di ebbrezza stata attribuita alla cognizione del tribunale, in base alla legge 1.8.2003, n. 214; RITENUTO che il proposto regolamento appare fondato, atteso per un verso che la competenza del giudice di pace per violazione alle norme sulla circolazione stradale risulta essere stata ripristinata, in forza dell'art. 98 del DPR 30.12.1999, n 507, e, per altro verso, che trattasi di competenza funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra cui deve ritenersi compresa quella accessoria del ritiro della patente (cfr. Cass. SS. UU. 19.2.2004, n 3332); P.Q.M. dichiara la competenza del giudice di pace di Cesena. Roma, 26 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005.
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